Trib. Agrigento, sent. 16 novembre 2016 (motivazione contestuale), n. 2077 – est. La Barbera, imp. S.

(art. 187 d.l.vo 30 aprile 1992, n. 285; art. 530, comma 2 c.p.p.)

  • Leonardo Marino Ordine Avvocati Agrigento
Parole chiave: Circolazione stradale; guida sotto l’influenza di sostanze stupefacenti; accertamento dello stato di alterazione; esame tecnico su campioni di liquidi biologici e visita medica; mancanza o insufficienza dei relativi esiti; assoluzione perché il fatto non sussiste.

Abstract

Ai fini della configurazione della contravvenzione di cui all’art. 187 c.d.s. assumono centralità sia la presenza di un adeguato esame tecnico su campioni di liquidi biologici con esito positivo, sia l’esecuzione di una visita medica che certifichi uno stato di alterazione psico-fisica riconducibile all’assunzione di sostanze stupefacenti o psicotrope, non risultando sufficienti a fondare la prova della colpevolezza un mero sospetto o la “probabile” assunzione di sostanze stupefacenti.

Riferimenti bibliografici

Nella specie, il giudice ha assolto l’imputato perché il fatto non sussiste, ex art. 530, comma 2 c.p.p., per un verso ritenendo non satisfattivi gli esami clinici – che avevano fornito un “risultato di I livello” – in quanto non accompagnati da un test di conferma da eseguire con le metodiche di riferimento e, per altro verso, constatando l’assenza di altri elementi di riscontro, quali l’esito della richiesta visita medica o un’eventuale perquisizione con esito positivo.
Pubblicato
2018-04-20
Sezione
Giurisprudenza di Diritto Penale e Processuale