G.i.p. Trib. Agrigento, sent. 18 aprile 2016 (dep. 22 aprile 2016), n. 137 - est. Malato, imp. K.
(artt. 322, comma 2 c.p.)
Parole chiave:
Corruzione; istigazione alla corruzione; offerta di denaro od altra utilità; serietà dell’offerta; necessità.
Abstract
Ai fini dell’integrazione del reato di istigazione alla corruzione, è necessario che l'offerta di denaro od altra utilità sia caratterizzata da un'adeguata serietà, da valutare alla stregua delle condizioni dell'offerente nonché delle circostanze di tempo e di luogo in cui l'episodio si colloca, e sia in grado di turbare psicologicamente il pubblico ufficiale.
Riferimenti bibliografici
In applicazione di tale principio, il giudice, in esito a rito abbreviato, ha assolto l’imputato perché il fatto non sussiste. Segnatamente, il giudicante ha ritenuto non seria, e dunque inidonea a configurare il reato, l’offerta di 20 euro fatta dall’imputato, cittadino extracomunitario di nazionalità tunisina, a due carabinieri che lo avevano fermato alla guida di un’autovettura, con le luci anabbaglianti spente, comminandogli una sanzione amministrativa, stante l’estrema esiguità della somma anzidetta e l’impossibilità di poter escludere l’esistenza di un errore ovvero di un malinteso, per diversità di lingua o di cultura di origine, circa l’effettiva natura dell’infrazione contestata e le modalità di pagamento della relativa sanzione.
Pubblicato
2018-04-20
Fascicolo
Sezione
Giurisprudenza di Diritto Penale e Processuale
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