Trib. Agrigento, sent. 23 novembre 2016 (dep. 23 gennaio 2017), n. 2110 - est. Caruso, imp. C. e altro
(art. 44, comma 1, lett. c) d.p.r. 6 giugno 2001, n. 380; artt. 146, 181, commi 1 e 1-bis d.l.vo 22 gennaio 2004, n. 42; art. 131-bis c.p.)
Abstract
In tema di reati urbanistici, le opere di scavo, di sbancamento e di livellamento del terreno, finalizzate ad usi diversi da quelli agricoli, in quanto incidono sul tessuto urbanistico del territorio, sono assoggettate a titolo abilitativo edilizio.
In materia di reati urbanistici e paesaggistici, il fatto non può considerarsi tenue, e va dunque esclusa la configurabilità della speciale causa di non punibilità di cui all’art. 131-bis c.p., quando la conformazione di un’area, già sottoposta, per disposizione normativa, a vincoli paesaggistici ed ambientali, sia stata alterata.