Trib. Agrigento, sent. 9 novembre 2016 (dep. 19 dicembre 2016), n. 2031 – est. Caruso, imp. P.
(art. 483 c.p.; artt. 46, 47 e 76 d.p.r. 28 dicembre 2000, n. 445; art. 530 c.p.p.)
Abstract
In tema di falsità documentale in atto pubblico, sia essa materiale o ideologica, l’elemento soggettivo si presenta come dolo generico, cioè come coscienza e volontà di realizzare gli elementi costitutivi del reato; non si tratta, tuttavia, di un dolo in re ipsa, in quanto esso deve essere rigorosamente provato.
In materia di falsità documentale in atto pubblico, il reato va escluso quando risulti che il falso derivi da una semplice leggerezza ovvero da negligenza dell’agente, poiché il sistema vigente non incrimina il falso documentale colposo.