Trib. Agrigento, sent. 14 dicembre 2016 (dep. 1 febbraio 2017), n. 2231 – est. Tedde, imp. C.

(artt. 62, 194 e 195 c.p.p.)

  • Raffaele Barra Ordine Avvocati Agrigento
Parole chiave: Imputato; divieto di testimonianza sulle dichiarazioni dell'imputato; dichiarazioni rese al di fuori del procedimento e a soggetto non istituzionalmente presposto a raccoglierle; riconducibilità al divieto; esclusione; fattispecie.

Abstract

Non è vietata la deposizione sulle dichiarazioni rese dall’imputato al teste dopo la commissione del fatto, trattandosi di dichiarazioni pienamente utilizzabili e che sfuggono al divieto previsto dall’art. 62 c.p.p. in quanto rese al di fuori del procedimento e a soggetto non istituzionalmente preposto a raccogliere in forma tipica le dichiarazioni degli indagati o imputati.

Riferimenti bibliografici

(Fattispecie in cui l’imputata dei reati di furto e di utilizzo indebito di una carta bancomat, poco dopo la commissione dei fatti, aveva reso dichiarazioni parzialmente ammissive alla persona offesa, che sul contenuto delle stesse aveva successivamente deposto in dibattimento).
Pubblicato
2018-04-20
Sezione
Giurisprudenza di Diritto Penale e Processuale