Trib. Agrigento, sent. 31 ottobre 2016 (dep. 13 dicembre 2016), n. 1972 - est. Croce, imp. T.

(art. 640 c.p.; artt. 8 comma 1, 21, comma 2 e 23, comma 1 c.p.p.)

  • Raffaele Barra Ordine Avvocati Agrigento
Parole chiave: Truffa; truffa c.d. “contrattuale”; accreditamento su carta “postepay” dell'agente; luogo di consumazione del reato; individuazione.

Abstract

Il luogo di consumazione del delitto di truffa c.d. “contrattuale”, commesso attraverso l’uso di una carta “postepay” ricaricabile, è quello in cui il soggetto agente ha attivato la carta, poiché è in tale luogo che si realizza l’ingiusto profitto.

Riferimenti bibliografici

In applicazione del principio di cui in massima, il tribunale di Agrigento ha dichiarato la propria incompetenza territoriale, ordinando la trasmissione degli atti al p.m. presso il diverso tribunale nel cui circondario la carta ricaricabile era stata attivata dall’imputato. Nell’occasione, il giudice ha anche specificato che l’eventuale “‘spostamento’ di competenza – a favore del giudice del luogo dal quale la vittima ha disposto il bonifico – implicherebbe un’anticipazione del momento consumativo del reato ad un momento precedente alla realizzazione del profitto (...).
Pubblicato
2018-04-20
Sezione
Giurisprudenza di Diritto Penale e Processuale