Trib. Agrigento, sent. 22 settembre 2016 (dep. 13 ottobre 2016), n. 1760 - est. Gallegra, imp. F. e altro
(art. 640 c.p.; artt. 8 comma 1, 21 comma 2 e 23, comma 1 c.p.p.)
Abstract
Nel delitto di truffa c.d. “contrattuale”, quando l’ingiusto profitto è conseguito mediante accredito su carta di pagamento ricaricabile (nella specie “postepay”), il tempo e il luogo di consumazione del reato sono quelli in cui la persona offesa ha proceduto al versamento del denaro sulla carta, poiché tale operazione ha realizzato contestualmente sia l'effettivo conseguimento del bene da parte dell’agente, che ottiene l’immediata disponibilità della somma versata sulla carta ricaricabile a lui intestata, e non un mero diritto di credito, sia la definitiva perdita dello stesso bene da parte della vittima.