Trib. Agrigento, sent. 22 settembre 2016 (dep. 13 ottobre 2016), n. 1760 - est. Gallegra, imp. F. e altro

(art. 640 c.p.; artt. 8 comma 1, 21 comma 2 e 23, comma 1 c.p.p.)

  • Diego Giarratana Ordine Avvocati Agrigento
Parole chiave: Truffa; truffa c.d. “contrattuale”; accreditamento su carta “postepay” dell'agente; tempo e luogo di consumazione del reato; individuazione.

Abstract

Nel delitto di truffa c.d. “contrattuale”, quando l’ingiusto profitto è conseguito mediante accredito su carta di pagamento ricaricabile (nella specie “postepay”), il tempo e il luogo di consumazione del reato sono quelli in cui la persona offesa ha proceduto al versamento del denaro sulla carta, poiché tale operazione ha realizzato contestualmente sia l'effettivo conseguimento del bene da parte dell’agente, che ottiene l’immediata disponibilità della somma versata sulla carta ricaricabile a lui intestata, e non un mero diritto di credito, sia la definitiva perdita dello stesso bene da parte della vittima.

Riferimenti bibliografici

(Fattispecie nella quale, in applicazione di tale principio, il tribunale di Agrigento ha dichiarato la propria incompetenza territoriale, con trasmissione degli atti al p.m. presso il diverso tribunale nel cui circondario risultava essere stato effettuato il versamento del denaro, da parte della persona offesa, sulla carta ricaricabile intestata a uno dei due imputati).
Pubblicato
2018-04-20
Sezione
Giurisprudenza di Diritto Penale e Processuale