Trib. Agrigento, sent. 18 gennaio 2016 n. 81, Giud. Moretti.
(Artt. 1158 e 1140 c.c.)
Abstract
Se, in linea di principio, la sottoscrizione di preliminare ad effetti anticipati – cioè con integrale pagamento del prezzo ed immediata immissione in “possesso” - cui non segua la stipula del rogito definitivo, è inidoneo a costituire titolo per l’usucapione, tuttavia la dimostrata disponibilità del fondo che ne era l’oggetto, la circostanza che su di esso il promissario acquirente vi abbia edificato, richiedendo a suo nome la concessione in sanatoria del manufatto edilizio e successivamente assoggettandolo a vincoli pubblicistici, in uno alla dichiarazione del promittente venditore di non avere nulla a pretendere sull’immobile, integrano in modo plastico i presupposti oggettivi, ovverosia il possesso esclusivo, palese e continuativo ultraventennale, e soggettivo, dato dall’animus possidendi e, quindi, dall’intenzione di tenere la cosa come proprietario, perché sia dichiarato in suo favore l’intervenuto acquisto per usucapione della proprietà del fabbricato.