Trib. Agrigento, sent. 18 gennaio 2016 n. 76, Giud. Razete.
Art. 111 Cost.; art. 22 l. n. 990 del 24 dicembre 1969; artt. 141, 145 e 148 c.d.a..
Abstract
In materia di assicurazione obbligatoria per la circolazione dei veicoli, a differenza della previgente disciplina di cui all’art. 22, legge 990/1969, che riconnetteva la proponibilità dell’azione risarcitoria alla preventiva mera costituzione in mora dell’assicuratore priva di alcun contenuto tipico, la nuova procedura di cui al combinato disposto degli artt. 145 e 148 c.d.a. impone al danneggiato – anche qualora sia terzo trasportato in virtù del rinvio operato dall’art. 141 c.d.a. - di formulare all’uopo una richiesta stragiudiziale qualificata, completa delle specifiche indicazioni e documenti di cui al richiamato art. 148 c.d.a. .
Non è condivisibile l’orientamento giurisprudenziale secondo cui l’improponibilità della domanda risarcitoria all’assicuratore per incompletezza della costituzione in mora sussisterebbe solo laddove questi abbia richiesto le informazioni mancanti ex art. 148, quinto comma, c.d.a.. L’omissione della richiesta di integrazione da parte dell’assicuratore non vale a sanare una costituzione in mora generica, né preclude l’eccezione di improponibilità della domanda, nel futuro giudizio risarcitorio.
L’improcedibilità dell’azione risarcitoria per danni derivanti dalla circolazione dei veicoli in ragione della incompletezza della costituzione in mora ex art. 148 c.d.a., giacché rappresenta un presupposto processuale dell’azione ed inoltre atteso il carattere pubblicistico degli interessi di rango costituzionale tutelati (art. 111 Cost.), può essere rilevata d’ufficio dal giudice in ogni stato e grado del giudizio.