Trib. Agrigento, 3 aprile 2017 - Giud. Cultrera.

(l. n. 108 del 7 marzo 1996; art. 1815 c.c.).

  • Alessandra Balistreri redattore
Parole chiave: Contratto di mutuo; tasso di mora; mera pattuizione di interessi pari al tasso soglia; prova usurarietà; insufficienza; prova concreto superamento tassi soglia; necessità;

Abstract

La mera circostanza che il tasso di mora coincida con la soglia d'usura vigente al tempo del mutuo o sia, al limite, perfino ad essa superiore non dimostra ipso iure l'usurarietà del contratto. Occorre, infatti, pure dimostrare che il maggior costo del credito determinato dalla mora, dipendente non soltanto dal tasso, ma altresì dal capitale cui è applicato e dalla durata del ritardo, ha comportato il superamento della soglia d'usura.

Incombe sulla parte che ne deduce l'illegittimità l'onere di dimostrare che il concreto svolgimento del rapporto di mutuo abbia comportato l'effettiva applicazione di tassi superiori alle soglie.

Riferimenti bibliografici

Fattispecie in cui l’opponente, in un giudizio di opposizione all’esecuzione, non ha dimostrato che il maggior costo del credito determinato dalla mora avesse comportato, in concreto, il superamento delle soglie di usura
Pubblicato
2018-04-20
Sezione
Giurisprudenza di Diritto Civile e Processuale