Trib. Agrigento, sent. 19 gennaio 2017 n. 99 - Giud. Illuminati.

(art. 2312 c.c. - art. 110 c.p.c.)

  • Alessandra Balistreri redattore
Parole chiave: Cancellazione di società di persone in pendenza di giudizio; successione dei soci nelle pretese creditorie azionate; insussistenza;

Abstract

In ipotesi di cancellazione dal registro imprese di una società di persone in corso di giudizio, è esclusa la legittimazione attiva dei singoli soci in relazione alle pretese avanzate in via giudiziaria da parte della stessa compagine sociale, atteso che dal fenomeno successorio disciplinato ex art. 110 c.p.c. esulano le mere pretese, ancorché già azionate in giudizio ed i diritti ancora incerti ed illiquidi, la cui certezza e liquidità deve essere accertata nel giudizio non concluso, il cui mancato espletamento da parte del liquidatore consente quindi di ritenere che la società vi abbia implicitamente rinunciato, con conseguente cessazione della materia del contendere.

Pubblicato
2018-04-20
Sezione
Giurisprudenza di Diritto Civile e Processuale