Trib. Agrigento, sent. 18 gennaio 2016 n. 78 – Giud. Cordaro
(c.p.c. artt. 615, 617)
Abstract
L’ordinanza di assegnazione di somme, a seguito di pignoramento presso terzi, costituisce atto conclusivo della procedura esecutiva. Pertanto, in caso di opposizione essa va inquadrata come opposizione agli atti esecutivi, ai sensi dell’art. 617 cpv c.p.c., e perciò soggetta al termine perentorio di venti giorni da quello in cui l’atto è stato compiuto. L’ordinanza di assegnazione, infatti, costituisce un provvedimento proprio del giudice dell’esecuzione la cui cognizione si esaurisce soltanto nell’ambito della procedura esecutiva (verifica dell’esistenza dei titoli esecutivi, corretta quantificazione del credito portato dal precetto), ovvero l’accertamento può riguardare tanto le irregolarità formali dei singoli atti, quanto i vizi sostanziali attinenti alla stessa ordinanza.