Trib. Agrigento, sent. 15 gennaio 2016, n. 71 - Giud. Gambino.
(art. 645 c.p.c.; art. 5, co.1-bis d.lgs. n. 28 del 4 marzo 2010)
Abstract
Dall’improcedibilità dell’azione per mancato esperimento del procedimento di mediazione, discende l’improcedibilità dell’opposizione con conseguente “definitività” del decreto ingiuntivo opposto. Pertanto, nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, è sull’opponente e non sull’opposto che deve gravare l’onere della mediazione obbligatoria, essendo l’opponente ad avere interesse ad avere il procedimento di mediazione pena il consolidamento dell’efficacia del procedimento monitorio.