Trib. Agrigento, sent. 15 gennaio 2016, n. 71 - Giud. Gambino.

(art. 645 c.p.c.; art. 5, co.1-bis d.lgs. n. 28 del 4 marzo 2010)

  • a cura della redazione redattore
Parole chiave: Procedimento per ingiunzione; opposizione a decreto ingiuntivo; onere di esperire il tentativo di mediazione; individuazione della parte gravata; attore in opposizione; ragioni;

Abstract

Dall’improcedibilità dell’azione per mancato esperimento del procedimento di mediazione, discende l’improcedibilità dell’opposizione con conseguente “definitività” del decreto ingiuntivo opposto. Pertanto, nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, è sull’opponente e non sull’opposto che deve gravare l’onere della mediazione obbligatoria, essendo l’opponente ad avere interesse ad avere il procedimento di mediazione pena il consolidamento dell’efficacia del procedimento monitorio.

Pubblicato
2018-04-20
Sezione
Giurisprudenza di Diritto Civile e Processuale