Trib. Agrigento, sent. 28 ottobre 2014 n. 80 – Giud. Moretti

(c.c. artt. 428, 1425 – art. 47 L. n. 89 del 16 febbraio 1913)

  • a cura della redazione redattore
Parole chiave: Annullamento contratto di compravendita; incapacità di intendere e volere al momento della stipula; requisiti ex art. 428 c.c.; valutazione c.d. “lucido intervallo”;

Abstract

Elementi costitutivi dell’azione di annullamento del contratto di compravendita, ai sensi dell’art. 428 c.c., sono l’incapacità di intendere e volere al momento della stipula dell’atto e la malafede dell’altro contraente. In particolare sussiste il vizio della volontà nel caso di patologia mentale clinicamente accertata, attuale ed antecedente alla conclusione del contratto impugnato, tale da impedire all’attore una seria valutazione del contenuto e degli effetti del negozio posto in essere. Diversamente è necessario fornire la prova che il negozio giuridico è stato compiuto in un momento, seppure meramente transitorio, di piena capacità di intendere e volere. A tal fine nessun rilievo, ai fini della prova del c.d. “lucido intervallo”può accordarsi alla circostanza che il notaio abbia provveduto a ricevere la volontà negoziale dell’attore, atteso che la legge notarile impone esclusivamente l’obbligo di indagare la volontà delle parti ma non anche di valutare la sussistenza della capacità di intendere e volere delle stesse.

Pubblicato
2018-04-20
Sezione
Giurisprudenza di Diritto Civile e Processuale