Trib. Agrigento, sent. 31 luglio 2016, Giud. Bennici
(C.c. art. 2051)
Abstract
In tema di danni da cose in custodia occorre la sussistenza del rapporto di custodia con la cosa, ovvero l’effettivo potere su di essa, nel senso di disponibilità materiale e giuridica. Essa è pertanto ipotizzabile a carico del conduttore, e non del locatore, atteso che la locazione determina il passaggio della disponibilità della cosa e del relativo potere di controllo.
La responsabilità da cose in custodia si fonda sulla presunzione di colpa di chi ha il dovere di custodia, sotto il profilo dell’obiettività materiale tra la res e la derivazione del danno a terzi. Essa ha natura oggettiva, salvo il caso fortuito, ovvero un fattore oggettivo, estraneo alla cosa, capace di elidere il nesso tra fatto e danno, ed idoneo ad assurgere a causa esclusiva del danno come nell’ipotesi specifica del fatto del danneggiato. In tale ipotesi la res costituisce solo il tramite, l’occasione dell’evento, che è in realtà conseguenza dell’agire umano. In tali casi si ha il c.d. “fortuito incidentale”, la cui valutazione deve essere adeguata alla natura e alla pericolosità della cosa.