Trib. Agrigento, sent. 24 novembre 2015 n. 1570, Giud. Capitano.

  • Vittorio Genovese redattore
Parole chiave: servizio idrico; tariffa; natura di corrispettivo; tariffa a forfait; illegittimità; potere del giudice di disapplicare la tariffa illegittima; sussiste; potere del giudice di rideterminare il corrispettivo sussiste;

Abstract

La tariffa del servizio idrico ha natura di corrispettivo, sicché deve ritenersi illegittima la quantificazione delle prestazioni con metodi del tutto disancorati dall’effettivo consumo dell’utente, determinando una tale prassi l’alterazione del vincolo di sinallagma sotteso ai contratti con prestazioni corrispettive.

In queste ipotesi Il giudice non può limitarsi a dichiarare illegittima la richiesta di pagamento del canone ma deve procedere alla determinazione di un diverso corrispettivo sulla base della corretta applicazione dei criteri predeterminati dal gestore o, previa loro disapplicazione, sulla base di un diverso criterio che ritenga adeguato al caso concreto.

Riferimenti bibliografici

(fattispecie relativa a canoni idrici quantificati a forfait, senza misurazione del consumo effettivo, che il giudice ha dichiarato non dovuti in quanto arbitrariamente determinati; il giudice non ha poi proceduto alla rideterminazione del canone dovuto in quanto agli atti mancava qualsivoglia elemento utile per la individuazione in concreto dei consumi effettivi e dell’importo dovuto).
Pubblicato
2018-04-20
Sezione
Giurisprudenza di Diritto Civile e Processuale