Trib. Agrigento, sent. 7 ottobre 2015 n. 1294 – Giud. Illuminati
Abstract
La tariffa idrica ha natura di corrispettivo sicché le prestazioni di acqua non possono essere quantificate con metodi induttivi del tutto disancorati dall’effettivo consumo dell’utente, poiché così facendo verrebbe alterato il vincolo di sinallagma sotteso ai contratti con prestazioni corrispettive.
Intanto può sussistere l’obbligo per il destinatario del servizio di versare un prezzo corrispondente ad un consumo minimo, ancorché non effettuato, in quanto l’ente gestore fornisca prova circa l’assunzione di una tale obbligazione da parte dell’utente del servizio idrico che, in difetto, potrà essere tenuto a rispondere solamente nei limiti del consumo effettivo, né all’uopo potrà valere una astratta previsione regolamentare quale integrazione del contratto ai sensi dell’art. 1339 c.c., ove non seguita da una specifica deliberazione che ne fissi i parametri dell’an e del quantum, imprescindibili al fine di consentirne l’inserimento automatico ex art. 1339 c.c. nel contratto di fornitura di che trattasi.