Trib. Agrigento, 16 marzo 2017, Pres. Razete, Est. Ferreri.
(art. 125, co.2, l.fall.)
Abstract
La ulteriore proposta di concordato, pervenuta in un momento successivo al provvedimento del Giudice delegato che, ai sensi dell’art. 125 comma 2 l. fall., ordina al curatore di comunicare la prima proposta ai creditori, deve ritenersi tempestiva sempre che intervenga prima dello scadere del termine fissato per la dichiarazione di voto.
Infatti, l’art. 125 l. fall. si limita a stabilire che, ove le proposte siano più di una, esse vanno portate in votazione contemporaneamente, senza alcuna disciplina del termine finale per la loro presentazione né delle modalità di svolgimento della gara tra proposte.
Il legislatore, nell’estendere il novero dei soggetti legittimati a formulare proposte di concordato (cfr. art. 124 , co. 1 l.fall.) e nel prevederne, in caso di pluralità, la sottoposizione alla valutazione dei creditori (con possibilità di una loro modificazione in senso migliorativo), ha inteso introdurre meccanismi volti a favorire il raggiungimento della soluzione economicamente più vantaggiosa per il ceto creditorio, finalità che verrebbe frustrata ove la seconda proposta venisse posta in votazione solo in caso di mancata approvazione della prima.