Trib. Agrigento, 16 marzo 2017, Pres. Razete, Est. Ferreri.

(art. 125, co.2, l.fall.)

  • Vittorio Genovese redattore
Parole chiave: Fallimento; Concordato fallimentare; Nuove proposte depositate dopo la scadenza del termine previsto dall’art. 125 comma 2 l. fall. ma prima del termine fissato per le dichiarazioni di voto; tempestività; sussiste;

Abstract

La ulteriore proposta di concordato, pervenuta in un momento successivo al provvedimento del Giudice delegato che, ai sensi dell’art. 125 comma 2 l. fall., ordina al curatore di comunicare la prima proposta ai creditori, deve ritenersi tempestiva sempre che intervenga prima dello scadere del termine fissato per la dichiarazione di voto.

Infatti, l’art. 125 l. fall. si limita a stabilire che, ove le proposte siano più di una, esse vanno portate in votazione contemporaneamente, senza alcuna disciplina del termine finale per la loro presentazione né delle modalità di svolgimento della gara tra proposte.

Il legislatore, nell’estendere il novero dei soggetti legittimati a formulare proposte di concordato (cfr. art. 124 , co. 1 l.fall.) e nel prevederne, in caso di pluralità, la sottoposizione alla valutazione dei creditori (con possibilità di una loro modificazione in senso migliorativo), ha inteso introdurre meccanismi volti a favorire il raggiungimento della soluzione economicamente più vantaggiosa per il ceto creditorio, finalità che verrebbe frustrata ove la seconda proposta venisse posta in votazione solo in caso di mancata approvazione della prima.

Riferimenti bibliografici

(Fattispecie relativa a proposta di concordato avanzata da un terzo successivamente allo scadere del termine previsto dall’art. 125 co. 2 l. fall., che ha dato luogo ad un provvedimento del G.D. di revoca della votazione sulla proposta originaria ed alla indizione di una gara tra offerenti con invito a presentare proposte migliorative. Il provvedimento è stato impugnato dal proponente originario, che ha allegato la tardività della proposta successiva ai sensi del suddetto art. 125 co. 2 l.fall.. Il collegio civile ha negato che tale norma preveda un tale discrimine temporale, interpretandola alla luce del principio secondo il quale la procedura deve tendere al massimo grado di soddisfacimento dei creditori).
Pubblicato
2018-04-20
Sezione
Giurisprudenza di Diritto Fallimentare