Trib. Sciacca, 22 marzo 2017, Giud. Cerrone.

(art.61 l. fall.)

  • Vittorio Genovese redattore
Parole chiave: Creditore di più coobbligati; pagamenti parziali effettuati dal fideiussore del debitore fallito dopo il fallimento; computabilità in sede di riparto fallimentare; sussiste;

Abstract

La regola prevista dall’art. 61 co. 1 l.fall., secondo la quale il creditore di più obbligati solidali concorre nel fallimento di uno di essi per l’intero credito, sino al totale pagamento, e quindi anche in presenza di pagamenti parziali postfallimentari eseguiti dal fideiussore non fallito, deve intendersi nel senso che egli rimane insinuato al passivo per l’intero credito ma in sede di riparti parziali i pagamenti ricevuti dovranno comunque essere scomputati dalla somma assegnata nel piano di riparto

Riferimenti bibliografici

(fattispecie relativa all’assegnazione di una quota di riparto pari al credito ipotecario residuo del creditore insinuato, detratto l’acconto ricevuto dal fideiussore)
La fattispecie si presta ad essere equivocata ove si sganci dal caso concreto: infatti, nell’ipotesi in cui la quota di riparto non estingua interamente il credito residuo, deve ritenersi che non sia possibile effettuare lo scomputo dei pagamenti parziali, pena l’aggiramento della ratio dell’art. 61 comma 1 l.fall., che è quella del maggior soddisfacimento del creditore di più coobbligati che abbia ricevuto pagamenti parziali.
Un esempio concreto chiarirà il concetto: si assuma l’ipotesi del creditore A ammesso al passivo per 100 che riceva dopo il fallimento 50 dal fideiussore, concorrente con il creditore B ammesso anch’egli per 100 e che non ha ricevuto nessun pagamento parziale; nell’ipotesi di riparto della somma complessiva di 50, il creditore A riceverà 25 (al pari del creditore B, rappresentando ciascuno il 50’% del passivo), rimanendo creditore per residui 25; infatti nella ripartizione proporzionale, in applicazione dell’art. 61 comma 1 l. fall. Il suo peso percentuale sarà commisurato all’intero credito ammesso al passivo pari a 100 e non al residuo ancora dovuto pari a 50.
Al contrario, ove si dovesse detrarre dalla quota di riparto la somma ricevuta dal fideiussore il creditore A non riceverebbe nulla; similmente, se il pagamento parziale ricevuto dal fideiussore si detraesse dalla somma ammessa al passivo, questa si ridurrebbe a 50 e nel concorso con il creditore B, insinuato per 100, il creditore A otterrebbe una quota del 33 % della somma ripartita, pari a soli 16,50: in entrambe le ipotesi verrebbe completamente negata la regola prevista dall’art. 61 comma 1 l.fall.
Caso diverso è quello affrontato dal giudice nel provvedimento in esame, dove la quota spettante creditore sulla scorta dell’art. 61 comma 1 l. fall. sarebbe maggiore del credito residuo, sicché l’eventuale pagamento integrale determinerebbe un eccesso di pagamento e un obbligo restitutorio in capo al creditore, fenomeno che il giudice ritiene di poter evitare assegnando al creditore solo un importo pari al credito residuo; peraltro, il giudice rileva che in caso di riparto eccedente il credito residuo, sarebbe ardua pure la configurazione di un credito restitutorio, a ciò ostando la previsione dell’art. 114 l. fall., a norma del quale i pagamenti effettuati in sede di riparto non sono ripetibili salvo il caso di accoglimento della domanda di revocazione.
Pubblicato
2018-04-20
Sezione
Giurisprudenza di Diritto Fallimentare