Tribunale di Agrigento, sent. 9 novembre 2016, n. 1006 – Giud. Cordaro.
(l. n. 662/1996; l. n. 662 del 23 Dicembre 1996)
Parole chiave:
Opposizione ad avvisi di addebito; onere della prova in capo all’opposto; sussiste;
Abstract
Nei giudizi di opposizione a cartella di pagamento, cui sono assimilabili quelli di opposizione ad avviso di addebito, è onere dell’intimante opposto, che riveste la posizione di attore in senso sostanziale, fornire la prova dei fatti costituenti il presupposto della posizione creditoria vantata.
Pubblicato
2018-04-20
Fascicolo
Sezione
Giurisprudenza di Diritto del Lavoro e Previdenziale
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