Tribunale di Agrigento, sent. 9 novembre 2016, n. 1006 – Giud. Cordaro.

(l. n. 662/1996; l. n. 662 del 23 Dicembre 1996)

  • Antonio Ferraro redattore
Parole chiave: Opposizione ad avvisi di addebito; onere della prova in capo all’opposto; sussiste;

Abstract

Nei giudizi di opposizione a cartella di pagamento, cui sono assimilabili quelli di opposizione ad avviso di addebito, è onere dell’intimante opposto, che riveste la posizione di attore in senso sostanziale, fornire la prova dei fatti costituenti il presupposto della posizione creditoria vantata.

Pubblicato
2018-04-20
Sezione
Giurisprudenza di Diritto del Lavoro e Previdenziale