G.i.p. Trib. Agrigento, sent. 5 dicembre 2016 (dep. 15 dicembre 2016), n. 457 - est. Malato, imp. S.
(art. 612-bis c.p.)
Abstract
In tema di atti persecutori, ai fini dell’integrazione dell’evento del delitto in riferimento alla causazione nella persona offesa di un grave e perdurante stato di ansia o di paura, non si richiede l’accertamento di uno stato patologico ma è sufficiente che gli atti ritenuti persecutori abbiano un effetto destabilizzante della serenità e dell’equilibrio psicologico della vittima, considerato che la fattispecie incriminatrice di cui all’art. 612-bis c.p. non costituisce una duplicazione del reato di lesioni, il cui evento è configurabile sia come malattia fisica che come malattia mentale o psicologica.
In materia di atti persecutori, perché sia configurato l’ultimo degli eventi alternativamente previsti dalla norma incriminatrice, vale a dire l’indotto mutamento delle abitudini di vita, è necessario e sufficiente che la persona offesa si sia determinata a modificare uno o più comportamenti sino a quel momento tenuti abitualmente, siano essi relativi alla sfera relazionale o ad uno qualsiasi degli altri aspetti che caratterizzano la quotidianità, purché ciò sia la conseguenza della condotta illecita e l’anzidetta relazione causale possa apprezzarsi secondo criteri di normalità.